

Regolamento: Collina sul "comportamento antisportivo"

"Michele Canini ha ostacolato il portiere
avversario mentre si liberava del pallone che aveva tra le mani e il
calcio di punizione e l'ammonizione per ''comportamento
antisportivo'' sono assolutamente nelle regole. Il Responsabile
della Can A-B, Pierluigi Collina, interviene per fare chiarezza sul
caso del giocatore del Cagliari sanzionato col cartellino giallo per
aver infastidito il portiere del Catania, Andujar, durante l'azione
di rinvio: ''assolutamente condivisibile'' la decisione dell'arbitro
Pierpaoli che ha inflitto la seconda ammonizione, con conseguente
espulsione di Canini. Del tutto fuori luogo invece, spiega Collina
regolamento alla mano, le critiche per quello che da alcune parti e'
stato definito come un giallo “folle”.
"Dopo un'interpretazione ascoltata e letta su alcuni mezzi di
informazione - spiega il designatore arbitrale-, al fine di evitare
il generarsi di una possibile confusione circa ciò che è consentito
fare, e' opportuno chiarire, anche se credevo non ce ne fosse
bisogno stante la chiarezza della previsione regolamentare, che il
portiere non puo' essere in alcun modo ostacolato mentre si libera
del pallone in suo possesso". Esattamente quello che invece fa
Canini, il quale "allontanandosi dall'area di rigore, appena fuori
da questa, salta con la gamba sinistra alta e va a impattare il
pallone appena calciato dal portiere avversario. Il regolamento e'
molto chiaro e trattandosi di un comportamento antisportivo, perche'
mira ad evitare che il portiere possa rilanciare velocemente quel
pallone in direzione di un proprio compagno, va sanzionato con
l'ammonizione del giocatore".
Irrilevante, aggiunge Collina, se il giocatore si trovava dentro o
fuori l'area di rigore: ''Quello che rileva e' che il portiere non
puo' essere in alcun modo ostacolato mentre si libera del pallone in
suo possesso '' sottolinea ancora il designatore. "La decisione
dell'arbitro e' assolutamente corretta - la conclusione – e sarebbe
stato giusto sottolineare la bontà di questa decisione invece di
criticarla rischiando, così facendo, di generare confusione e magari
convincere i calciatori che possono liberamente ostacolare il
portiere avversario".
Supplemento on-line della rivista
(aut. Tribunale di Roma n. 499 del 01/09/1989)