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Come compilare il Referto di Gara

Il referto di gara rappresenta il documento che completa l’incarico arbitrale; è il cosiddetto terzo tempo della gara. Dovrà quindi essere una vera fotografia di tutto ciò che è accaduto prima, durante e dopo l’incontro. Pertanto è d’essenziale importanza e costituisce il primo elemento probatorio dei fatti avvenuti prima durante e dopo una partita.                                                                        Da questa premessa può chiaramente dedursi la necessità che il referto di gara sia compilato con estrema precisione e con serenità d’animo, includendovi tutti i particolari atti a dare al Giudice Sportivo l’esatta percezione di quanto si è verificato, al fine quindi di poter assumere provvedimenti adeguati rispetto all’accaduto.                                                                    E’ similmente utile che le Società Sportive siano a conoscenza delle disposizioni che gli Arbitri sono tenuti a seguire nella stesura del rapporto di gara.

Note sulla compilazione

A) Disposizioni generali

1) Intestazione del referto

Completare l’intestazione in ogni sua parte (Cognome e Nome, Sezione di appartenenza ecc…); scrivere la corretta denominazione della gara, del luogo e del campo in cui si è disputata (sia che la denominazione del campo sia stata da altri erroneamente indicata in precedenza o che sia stato successivamente disposto che la gara doveva disputarsi in altro impianto).

2) Risultato

Scrivere la denominazione delle squadre che hanno preso parte alla partita iniziando da quella ospitante o prima nominata in caso di spareggio. Indicare esattamente il risultato in cifre ed in lettere, a fianco del nome delle rispettive società.                In caso di gare terminate con l’effettuazione dei tiri di rigore per determinare una vincente, indicare il punteggio risultato al termine della gara o degli eventuali tempi supplementari, specificando poi a fianco, l’esito dei tiri di rigore ed, eventualmente (se previsto), l’esito del sorteggio.                 Qualora la gara non avesse inizio o non terminasse regolarmente, riportare la motivazione nell’apposito ri quadro od in maniera più dettagliata nel campo delle “varie”.             Per le reti segnate indicare sempre, oltre il tempo ed il minuto, la società e l’eventuale segnatura su calcio di rigore.

3) Ora d’inizio, durata del riposo, ora della fine e minuti neutralizzati

Curare l’esatta indicazione dei dati richiesti (inizio gara, durata del riposa, fine gara). I motivi di un eventuale ritardo dell’inizio della gara devono essere indicati nella voce “Varie”. In caso di eventuali sospensioni temporanee della gara, indicare durata e motivazione sempre nella voce “Varie”. Indicare sempre la causale dei minuti neutralizzati, prestando attenzione che il tempo recuperato sia giustamente computato nell’ora di fine gara onde evitare contestazioni postume in ordine alla regolare durata della gara.

4) Elenco calciatori ed eventuali dichiarazioni

Controllare sempre la completezza e l’esattezza di quanto riportato sugli elenchi; in particolare accertarsi che i medesimi elenchi siano firmati dal Dirigente accompagnatore ufficiale che oltre a rappresentare a tutti gli effetti la società, responsabilizza la stessa sul regolare tesseramento dei calciatori trascritti in elenco e mancando la firma il documento è privo di ufficialità e quindi potrebbe essere impugnato per l’invalidazione dell a gara. Glie elenchi devono essere altresì controfirmati dall’Arbitro.                                                    Non esprimere mai pareri su quanto, eventualmente, vi può essere richiesto dalle Società in ordine alla regolarità della partecipazione alla gara di alcuni calciatori od in merito alla sostituzione degli stessi; il compito dell’Arbitro deve limitarsi ad un puro controllo formale.                                                    Ricordare che l’indicazione in elenco delle generalità dei calciatori di riserva deve essere apposta dalla Società d’appartenenza prima dell’inizio della gara.                              Non procedere mai di vostro pugno a cancellazioni o rettifiche di qualsiasi genere; ogni variazione deve essere apportata dalla Società anche se gli elenchi sono già in vostro possesso. In tal caso ricordarsi di apportare le modifiche a tutte le copie degli elenchi, copia della Società avversaria compresa, anche se già stata consegnata. NON consentire l’ingresso in campo alle persone che non vi hanno titolo ad avvedervi ( es. Dirigente accompagnatore il cui nominativo non è compreso tra quelli segnati nell’ apposita tessera impersonale o se privo del documento di identità).                                                    In tutte le copie degli elenchi calciatori evidenziare gli ammoniti e gli espulsi sanzionati durante la gara apponendo una crocetta a fianco del nominativo del calciatore sanzionato, nominativo che in ogni caso sarà interamente trascritto nel rapporto di gara con la motivazione del provvedimento assunto.                                                                    Prestare la massima attenzione a non incorrere in errori di persona o di Società del calciatore sanzionato.                      Riportare sul referto i nominativi dei Dirigenti ammessi e presenti in campo, nonché tulle sostituzioni dei calciatori effettuate, indicando non solo il numero della maglia del calciatore ma anche il nominativo.                                        Si ricorda che i Dirigenti ammessi in campo per le gare della L.N.D. e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in ambito Regionale sono i seguenti:

a) DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE il cui nominativo deve essere compreso tra quelli inseriti nell’apposita tessera impersonale.

b) ALLENATORE E MASSAGGIATORE, in mancanza dei quali possono subentrare Dirigenti i cui nominativi siano compresi tra quelli iscritti nella predetta tessera impersonale.

c) MEDICO SOCIALE che abbia un documento di riconoscimento mediante il quale si attesti l’effettiva qualifica di medico e per il quale non ci sono possibilità di essere sostituito da altro Dirigente facente funzioni.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco ( calciatori, dirigenti, assistenti di parte, etc. ) devono essere identificate dall’Arbitro mediante un documento di riconoscimento. E’ da ritenersi valido documento anche la patente di guida, sia quella europea sia quella di nuova generazione (plastificata).

RICORDIAMO CHE PER TUTTE LE GARE IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE NON E’ PREVISTO IL DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO. CONSEGUENTEMENTE ALLO STESSO NON DEVE ESSERE CONSENTITO L’ACCESSO AL CAMPO.

Al rapporto dovranno essere allegati: gli elenchi delle due Società, i rapporti degli Assistenti dell’Arbitro se designati, ogni altro documento eventualmente consegnato dalle Società (reclami scritti, richiesta di forza pubblica, etc.) nonché il rimborso spese (solo per le gare regionali e non provinciali).

5) Misure d’ordine prese dalla Società

Segnalare la presenza o meno della Forza pubblica, specificando, specialmente in caso di incidenti, l’efficienza della stessa ed il numero degli appartenenti alle Forze dell’Ordine.      In caso di incidenti con assenza di Forza Pubblica segnalare se i Dirigenti (ospitanti od ospitati) si sono impegnati a far ristabilire l’ordine, dettagliando l’eventuale passività degli stessi.                                                                    Dizioni base: “Sufficienti” se presente la Forza Pubblica oppure “In assenza della Forza Pubblica, le misure sono state rese sufficienti dalla Società ospitante che ha presentato la relativa richiesta allegata” oppure “………. Ma non è stata presentata la richiesta di Forza Pubblica.” Se invece le misure d’ordine sono state “Insufficienti” darne adeguata motivazione, riferendo anche sulla presenza o meno della Forza dell’Ordine.

6) Comportamento dei Dirigenti

I Dirigenti hanno l’obbligo ed il dovere di proteggere gli Ufficiali di gara e pertanto il loro comportamento dovrà essere definito NORMALE anche in caso di comportamenti “attivi”.                Si useranno invece i termini FATTIVO o PARTICOLARMENTE FATTIVO solo quando i suddetti Dirigenti si esporranno personalmente al fine di salvaguardare l’incolumità dei Direttori di Gara.                                                                           In caso di incidenti dovrà essere comunque segnalato se i Dirigenti (ospitati od ospiti) hanno o non hanno assolto ai loro obblighi di tutela, precisando dettagliatamente il loro comportamento.                                                            In questa voce si riporteranno gli allontanamenti sanzionati nei confronti di tutti i Dirigenti delle Società, siano essi anche tecnici, massaggiatori o assistenti di parte, specificando tempo e minuto dell’allontanamento, generalità e motivazione evitando formule vaghe del provvedimento adottato.        Qualora un provvedimento venga assunto nei confronti di una persona NON SEGNALATA IN DISTINTA ma che durante l’intervallo o a fine gara assume un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara, è opportuno che non ci siano dubbi sull’identità della stessa e sul ruolo che riveste nell’ambito della Società. L’Arbitro, facendosi consegnare un documento di identità dal Dirigente da sanzionare oppure attraverso il Dirigente accompagnatore ufficiale o, se del caso, attraverso le Forza dell’Ordine, deve riconoscere la pèrsona da sanzionare e deve evitare di scrivere nel rapporto frasi come: “mi hanno riferito che è il Presidente della Società, il Vice Presidente etc..”

B) COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Individuare sempre a che debbano essere imputate le manifestazioni d’intemperanza (se Società ospitante o ospitata), sia nei confronti dell’Arbitro che verso gli Assistenti, poiché nel caso ciò non fosse stabilito, il Giudice Sportivo non avrà gli elementi necessari per comminare l’adeguata sanzione.                                                                Evitare di scrivere “ I tifosi di entrambe le società…..” ma specificare singolarmente la società riportando per ognuna la tipologia dell’intemperanza. In particolare:

a) Manifestazioni di intemperanza generica: ingiurie, minacce verbali, atti di disturbo, trombe, fischietti, etc 

Indicare i tempi di inizio e di durata, la società ed il numero dei sostenitori (gruppo di circa 10 – 20 – 30 tifosi, folto gruppo di tifosi etc.), precisando se sono manifestazioni isolate, ripetute, insistenti.                                                            Specificare le ingiurie e le minacce verbali profferite e percepite. Se tali manifestazioni sono accompagnate da gesti od anche da più gravi atteggiamenti di minaccia, precisare la natura e la portata di questi.                                            Occorre essere molto precisi sull’indicazione dei periodi di tempo durante il quale si verificano queste manifestazioni, anche per evitare di incorrere nell’eccezionalità che l’arbitro sia oggetto di comportamento offensivo o minaccioso dal 1° al 90° minuto.                                                                        Gli striscioni recanti scritte oscene, oltraggiose, minacciose, antisportive, inneggianti a discriminazioni razziali e territoriali, dovranno essere rimossi prima dell’inizio della gara a cura della società ospitante.                                                        Dovrà, in ogni caso, essere fatta segnalazione sul rapporto di gara della presenza degli stessi.

b) Mortaretti, petardi, bengala

Indicare i tempi d’inizio e di durata, il numero e la consistenza dei lanci, il luogo di caduta e di scoppio (se in campo o meno) nonché le eventuali conseguenze a persone o cose.

c) Lancio di oggetti e sputi

Riferire dettagliatamente, con indicazione dei tempi d’inizio e di durata dei singoli lanci, con specificazione della natura degli oggetti e delle loro dimensioni, con precisazione delle loro destinazioni (se verso ufficiali di gara, calciatori ed altri tesserati o genericamente in campo) ed infine, con ulteriore precisazione, dell’eventuale raggiungimento delle persone fatte oggetto del lancio, nonché eventuali conseguenze dalle stesse sofferte, avuto riguardo di indicare anche la parte o le parti del corpo colpite.                                                                  Ricordare che, in caso di persone ferite, l’Arbitro dovrà descrivere con massima precisione quanto obiettivamente visibile, astenendosi dal formulare diagnosi e/o prognosi, allegando eventuali certificazioni mediche presentate dalle Società.                                                                Quanto alla descrizione delle dimensioni degli oggetti, usare anche paragoni con cose di comune raffronto (noci, arance, uova ecc..); precisare se il lancio o i lanci sono stati preceduti, accompagnati o seguiti da intemperanze generiche (ingiurie, minacce verbali) specificando sempre le frasi profferite.                                                                Analoga descrizione anche in caso di lancio di sputi.

d) Tentativi di invasione di campo

Indicare i tempi di inizio e di durata dei singoli tentativi, nonché la consistenza dei medesimi, sia come numero di persone, sia come pericolosità.                                                             Precisare il comportamento dei dirigenti, degli altri tesserati o degli addetti all’ordine pubblico. Stare attenti a non equivocare tra tentativi di invasione di campo veri e propri e fatti sostanzialmente diversi quale, ad esempio, l’arrampicarsi alla rete di protezione non per superarla ma per dare maggiore platealità alle manifestazioni di intemperanza.

e) Invasione di campo

Riferire nel modo più preciso:

-  il tempo d’inizio dell’invasione;

- se l’invasione è stata preceduta da tentativi d’invasione, da lanci di oggetti, mortaretti, petardi o sputi, da manifestazioni generiche di intemperanza;

- da quale settore di posti è iniziata l’invasione, il numero approssimativo degli invasori ed a quale società appartengono (la distinzione dei sostenitori è indispensabile!);

- se le persone entrate in campo, hanno raggiunto il terreno di giuoco e sino a dove, specie in relazione al punto in cui si trovavano gli Ufficiali di gara;

- in caso di violenza od aggressione, è opportuno indicare il numero delle persone che hanno posto in essere tale situazione e le eventuali conseguenze subite degli aggrediti, che siano Ufficiali di gara o tesserati;

- in caso di persone ferite, dovranno essere riportate tutte le risultanze obiettivamente visibili, con astensione assoluta ad esprimere diagnosi o prognosi, allegando eventualmente certificazioni mediche;

- precisare il comportamento dei capitani delle 2 squadre, dei dirigenti e degli altri tesserati ammessi in campo, nonché degli addetti all’ordine pubblico;

- se possibile accertare gli eventuali danni causati agli impianti e la situazione generale al termine dell’invasione.

Porre attenzione a non equivocare fra tentativi di aggressione veri e propri e fatti sostanzialmente diversi quali, ad esempio, le manifestazioni di persone che, seppur di corsa, si dirigono verso l’arbitro o verso altri tesserati non con finalità di commettere atti violenti ma, in ipotesi, solo per minacciare o protestare vivacemente.                                                    Scrivere cioè tentativo o tentativi di aggressione solo quando il comportamento di uno o più soggetti induca, attraverso elementi obiettivi (es. bandierine in mano, ombrelli in mano o gesti inconfondibili di aggressività) a ritenere concreta la sussistenza di intendimenti aggressivi.

f) Incidenti all’uscita dal campo di giuoco e dallo stadio

Valgono le stesse istruzioni per gli incidenti avvenuti durante la gara.                                                                    Occorre cautela estrema nel rinunciare esplicitamente alle misure di protezione nei confronti propri e dei colleghi Assistenti. Meglio usufruirne fino all’effettivo allontanamento dalla zona del campo sportivo.

g) Gara proforma – Gara sospesa

Per la gara proseguita proforma, l’Arbitro deve indicare sul referto, in modo molto dettagliato, tutti i tentativi previsti dal Regolamento (vedi regola 5) effettuati prima della decisione, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, messi in atto o tentati ma non riusciti, nei confronti del capitano e del vice capitano, che a norma di regolamento, ricordiamo, sono gli interlocutori verso i quali l’arbitro si deve rivolgere durante la gara. Idem per quanto concerne la sospensione della gara per situazioni soggettive ed oggettive che si verificano durante lo svolgimento della stessa. Poiché se dalle descrizione dei fatti il Giudice Sportivo evidenzia che l’Arbitro non si è attenuto alla norma regolamentare, è costretto a fare ripetere la gara medesima, anche se la situazione verificatasi avrebbe meritato in diverso provvedimento.

C) INFRAZIONE DEI TESSERATI NEI CONFRONTI D’AVVERSARI, PUBBLICO, UFFICIALI DI GARA O CONTRO LA REGOLARITA’ DEL GIUOCO

CALCIATORI AMMONITI

Nel motivare il provvedimento dell’ammonizione si deve sempre indicare:

- il tempo ed il minuto dell’episodio;

- cognome e nome del calciatore, società d’appartenenza e numero ;

- la motivazione dettagliata del provvedimento con le seguenti precisazioni:

a) Scorrettezze semplici

Ricordare che sono scorrettezze semplici tutti gli atti che, pur punibili, non assumono carattere di violenza.                        Evitare le dizione “recidivo in giuoco falloso”, “per ripetuto giuoco scorretto”. Limitarsi a riferire la sola causale immediata dell’ammonizione specificando se le fallosità che hanno provocato il provvedimento sono state commesse a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di giuoco, oppure se a giuoco fermo.

A titolo d’esempio riportiamo alcune motivazioni:

- “Non si disponeva a distanza regolare durante l’esecuzione di un calcio di punizione”

- “Simulava di aver subito un fallo in area di rigore avversa ria cadendo a terra”

- Durante un azione di giuoco, vistosi superato da un avversario in possesso del pallone, lo  tratteneva con le mani (oppure lo strattonava per la maglia, lo spingeva sulla schiena) facendolo cadere a terra”

- Durante un azione di giuoco, segnava una rete colpendo volontariamente il pallone con una mano”

- Colpiva volontariamente il pallone con una mano interrompendo un’efficace ed importante azione di giuoco”

- Allo scopo di colpire il pallone con la testa si appoggiava sulle spalle di un compagno”

- Entrava o rientrava sul terreno di gioco, dopo un infortunio, senza la mia autorizzazione”

- Abbandonava deliberatamente il terreno di giuoco senza il mio preventivo assenso”

- “In qualità di portiere usciva dall’area di rigore e toglieva co n le mani il pallone ad un avversario”.

Sempre in materia di scorrettezze semplici, evitare la dizione “falciare” che è invece paragonabile ad un atto di violenza.

b) Comportamento antisportivo

Qualora si debbano riferire tali episodi messi in atto con l’intenzione di perdere tempo allo scopo di salvaguardare un risultato favorevole con mezzi sleali, è necessaria una precisa descrizione dei fatti, ad esempio:

- “Ritardava la ripresa del giuoco con l’intenzione di perdere tempo durante l’esecuzione di un cal cio di punizione a suo favore”

- “A giuoco fermo, allontanava il pallone di alcuni metri con il chiaro intento di perdere tempo”

- Saltellava e gesticolava, ad un metro di distanza, davanti ad un avversario in procinto di effettuare una rimessa laterale con lo scopo di ritardarne l’esecuzione”

c) Proteste individuali

Limitarsi a riferire la sola causale immediata dell’ammonizione, indipendentemente da eventuali precedenti richiami; trascrivere sul referto le frasi pronunciate dai calciatori, specificando i gesti o gli atti di protesta compiuti.

- “Dissentiva da una mia decisione, alzando platealmente le braccia al cielo in segno di protesta”.

- “A seguito di una mia decisione calciava con stizza il pallone allontanandolo in segno di protesta”.

- “Durante un azione di giuoco, correva verso di me, e urlando platealmente proferiva le seguenti parole.

- “Arbitro mi hanno sgambettato” oppure “Era rigore! Fischia!” (od altre frasi….)”.

Devono in ogni caso essere evitate motivazioni generiche del tipo “per proteste” oppure “per recidività in manifestazioni di protesta”.

Tenere presente che il richiamo non è una sanzione disciplinare ma fa parte dell’azione preventiva dell’Arbitro e pertanto non deve essere riportato nel rapporto di gara.

d) Proteste collettive

In tal evenienza attenersi, oltre a quelle sopra indicate, alle seguenti disposizioni:

- indicazione nominativa di tutti i calciatori protestatari o del massimo numero possibile (evitando espressioni come “quasi tutti” – “molti” – buona parte”);

- descrivere il comportamento dei capitani;

- indicare se le manifestazioni di protesta sono state seguite anche da manifestazioni di intemperanza da parte del pubblico.

CALCIATORI ESPULSI

Un calciatore sarà espulso dal terreno di giuoco, se si rende colpevole di condotta violenta, condotta gravemente sleale, tiene un atteggiamento ingiurioso o gravemente offensivo, o se riceve una seconda ammonizione nel corso della gara.

Come per le ammonizioni indicare sempre:

- tempo e minuto in cui è avvenuto il fatto.

- cognome e nome del tesserato, squadra di appartenenza e numero di maglia, se trattasi del capitano.

- la motivazione dettagliata del provvedimento adottato in campo.

a) Atti di violenza nei confronti di avversari

Fare attenzione a non equivocare fra tentativi di aggressione veri e propri ed il fatto di chi, pur di corsa, si dirige verso l’avversario non con l’intenzione di commettere violenza ma, per ipotesi solo per altercare.                                              Scrivere tentativo d’aggressione solo quando il comportamento del soggetto induca, attraverso elementi obiettivi (insistenza nel volere colpire, nel volersi liberare da chi trattiene o blocca) a ritenere fondato pericolo d’aggressione.                              Nel caso in cui un calciatore lanci volontariamente il pallone od altro oggetto contro un calciatore avversario è necessario precisare se il lancio è stato effettuato con i piedi o con le mani, se esso ha avuto il carattere di violenza con specifica delle eventuali conseguenze subite e soprattutto la distanza in cui si trovava il colpito e dove quest’ultimo è stato raggiunto.                                                                    La dizione base è: “Colpiva ad una caviglia/ad un ginocchio/ad una guancia ecc.. con un cacio/pugno/schiaffo/testata ecc…”. Evitare in caso di violenza reciproca la dizione “si scalciavano a vicenda” ma sostituirla con la descrizione del fatto, ad esempio: “Tizio a giuoco fermo (oppure in azione di giuoco, o lontano dall’azione di giuoco) colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio la gamba di Caio ecc…”. “Caio, colpito da Tizio, in gesto di reazione, colpiva quest’ultimo con una testata al naso ecc….).

Riportiamo di seguito alcuni esempi di motivazioni.

- “Per avere, con il pallone a distanza di giuoco (oppure distante circa ….), colpito un avversario con un calcio alla gamba (o altre parti del corpo), facendolo cadere a terra dolorante senza però causare danni fisici apparenti (oppure se tale intervento ha richiesto l’intervento dei sanitari).

-“Durante un’azione di gioco (oppure a giuoco fermo) colpiva volontariamente con un pugno al viso (o altre parti del corpo) dell’avversario, in possesso del pallone . Il calciatore colpito, dopo le cure del massaggiatore, riprendeva regolarmente a giocare.”

- “Durante un’azione di giuoco senza avere la possibilità di arrivare sul pallone, interveniva da tergo su un avversario e con il piede lo colpiva nella caviglia (o stinco, o gamba, ecc..)”

- “Durante un azione di giuoco, correndo a fianco di un avversario in possesso del pallone, lo colpiva volontariamente con una gomitata allo stomaco facendolo cadere a terra (con intervento o meno del massaggiatore)” – Tenere presente che le gomitate, se non assumono carattere d’atti di violenza, sono catalogabili come scorrettezze semplici (lavorare di gomito).

- In possesso del pallone, era trattenuto da un avversario e cadeva a terra. Si rialzava immediatamente e colpiva l’avversario medesimo con un pugno (o calcio, o sputo ecc..) al volto che ha richiesto l’intervento dei massaggiatori.”

Tenere presente il principio secondo cui il “tackle” che possa provocare un danno fisico all’avversario, deve essere punito come “condotta violenta”.                                                 Non dimenticare mai di segnalare se il calciatore colpito è caduto a terra, se vi è rimasto contuso e per quanto tempo, se è stato trasportato ai bordi del campo, se è stato sottoposto a cure del Medico e del Massaggiatore, se è rimasto assente dalla gara, temporaneamente o definitivamente, e comunque se sono derivate menomazioni (ES. ferite, traumi, fratture) e se è stato trasportato al Presidio Sanitario o Ospedale. Soltanto in questo ultimo caso SI POTRA’ scrivere “calcio, pugno testata particolarmente violenti o grave violenza consumata.                                     Non confondere l’espressione “azione di giuoco” con quella di “giuoco in svolgimento”. Infatti il giuoco può essere in svolgimento a notevole distanza dal punto in cui l’atto di violenza è stato commesso e non s i può evidentemente parlare, in quest’ultimo caso, di “azione di giuoco” con riferimento al calciatore che ha colpito l’avversario.                Quindi in caso d’atto di violenza non in azione di giuoco, riferire nel referto a che distanza si trovava il pallone (cioè dove si svolgeva il giuoco) rispetto al punto in cui l’atto di violenza è stato commesso.                                                              Per quanto si riferisce ai casi a giuoco fermo, fare attenzione a non dichiarare avvenuto a giuoco fermo un atto di violenza commesso contemporaneamente al fischio d’ interruzione dell’Arbitro o immediatamente dopo a detto fischio. Es. Immediatamente dopo il fischio che sanciva l’interruzione del giuoco, colpiva con un calcio/pugno/testata ecc. la gamba (o altra parte del corpo) dell’avversario.                                    Il lancio del pallone contro un avversario è rubricato nell’espulsione se ha assunto carattere di violenza, riferendo se è stato scagliato con forza, se con le mani o con i piedi e la distanza dell’avversario, se ha colpito quest’ultimo e dove, nonché le eventuali conseguenze e gli interventi del Medico e del Massaggiatore.

b) Condotta gravemente sleale (falli tesi ad impedire l’evidente opportunità di segnare una rete)

Esemplifichiamo alcune motivazioni:

- “Per aver fermato volontariamente il pallone con la mano privando la squadra avversaria dell’evidente possibilità di segnare una rete”.

- “Impediva una sicura segnatura della rete con una deviazione del pallone fatta intenzionalmente con un braccio”.

- “Sgambettava (oppure tratteneva/bloccava/strattonava) un avversario in possesso del pallone e diretto a rete, impedendogli l’evidente possibilità di segnare la rete.”

- “In qualità di portiere usciva dall’area di rigore e toglieva con le mani il pallone ad un avversario diretto a rete con l’evidente opportunità di segnarla.”

c) Atti o gesti osceni, ingiurie od altri atti scorretti nei confronti del pubblico

Precisare tutte le modalità del fatto, in particolare gli atti o gesti osceni, evitando dizioni generiche quali “atti o gesti osceni” oppure “atti scorretti” che non permettono di stabilire la gravità dell’infrazione e quindi la misura della sanzione. Indicare, possibilmente, se il comportamento del tesserato è stato preceduto da intemperanze del pubblico e se indipendentemente da tali precedenti, è stato seguito da manifestazioni d’intemperanza da parte del pubblico stesso.

d) Aggressione o tentativi d’aggressione nei confronti degli Ufficiali di gara

Descrivere dettagliatamente le modalità complete del fatto, precisando eventuali precedenti, tempo, modo, consistenza, durata, parte colpita ed eventuali conseguenze.                    Riferire anche sul comportamento tenuto in campo dai capitani, dei dirigenti e degli altri tesserati, con una descrizione più particolareggiata quando l’Arbitro o gli Assistenti sono colpiti senza potere individuare i colpevoli.                                 Scrivere soltanto tentativo d’aggressione quando il comportamento del tesserato induca, attraverso elementi di indubbio valore obiettivo e da ben specificare nel referto (es. atto a colpire non andato ad effetto perché annullato da effetti esterni), a ritenere la concreta sussistenza d’intendimenti aggressivi.                                                   Non equivocare fra tentativo di aggressione vero e proprio ed ad esempio il comportamento di tesserati che si dirigono, magari di corsa, verso gli Ufficiali di gara non con l’intenzione di commettere atti di violenza ma, in ipotesi, solo per rivolgere frasi di minaccia o di vibrata protesta.                            Essere certi nell’affermare che un tesserato tentava di colpire calciando o lanciando il pallone contro o verso o in direzione degli Ufficiali di gara; non è difficile interpretare un lancio con le mani, mentre nel lancio con i piedi la certezza della volontarietà deve essere desunta attraverso inequivocabili atteggiamenti del tesserato, sempre da dettagliare.

Qualora il lancio sia stato intenzionale è opportuno precisare:

- eventuali precedenti o fatti connessi (ad esempio proteste);

- tempo e punto del terreno di giuoco in cui è avvenuto il fatto;

- distanza fra tesserato ed Ufficiale di gara;

-  specificare se il lancio è stato violento, se ha colpito e dove l’Ufficiale di gara e se ne sono derivate conseguenze.

A titolo di esempio riportiamo alcune motivazioni.

- “A giuoco fermo, correva verso di me, e con le mani mi spingeva al petto in modo non violento, facendomi indietreggiare di circa due metri ed urlando “E’ rigore! E’ Rigore!”.

- “A giuoco fermo, correva verso di me e con atteggiamento alterato nei gesti delle mani, mi aggrediva con violenza mettendomi con forza le mani al petto (o altra parte del corpo) spingendomi violentemente, spostandomi per alcuni metri, facendomi perdere l’equilibrio anche senza conseguenze fisiche.

- “Dopo il fischio che sanzionava un’infrazione contro la sua squadra, da una distanza di circa … metri mi lanciava con forza 8oppure senza violenza) con le mani il pallone colpendomi al volto/nel petto ecc.. senza particolari conseguenze fisiche (oppure riportando forte dolore, tumefazioni, escoriazioni ecc..)”.

- “Protestava contro un fallo a lui sanzionato dicendomi “Ma cosa fischi, non era fallo!” e contemporaneamente co n fare dispregiativo da una distanza di circa … metri mi lanciava uno sputo che mi raggiungeva la viso/al petto ecc… (oppure ce non mi colpiva o schivavo)”.

- “In seguito ad una mia decisione, da una distanza di circa… metri correva verso di me e raggiungendomi, con fare visibilmente alterato, con le mani mi prendeva per un braccio strattonandomi ripetutamente e con forza spostandomi di circa …metri (oppure facendomi ruotare o farmi cadere a terra o procurandomi conseguenze fisiche)”.

Fare attenzione a non equivocare fra “spinta” e “spintonamento”, poiché la spinta intesa come singola, mentre per spintonamento s’intende più spinte date in successione.

e) Ingiurie o minacce, sia verbali, sia a gesti

Specificare sempre l’ingiuria, la minaccia, la fres e ingiuriosa o minacciosa, il gesto ingiurioso o minaccioso, cioè riportare fedelmente le parole udite ed i gesti visti, evitando sempre le espressioni generiche quali “mi ingiuriava” oppure “mi minacciava verbalmente”.

Alcuni esempi di motivazione:

-  Sei u n deficiente” – “Non capisci una sega” – “Sei una testa di cazzo”.

-  “Ti rompo il muso” – “Attento a quello che fai perché a casa non ci torni”.

-  “Sei un disonesto, quanti soldi hai preso per farli vincere” ecc.

f) Comportamento irriguardoso

Possono avvenire delle manifestazioni nei confronti degli Ufficiali di gara che, pur non essendo delle ingiurie, sono comunque lesive del prestigio e dell’autorità dei medesimi. A migliore spiegazione si aggiunge che dette manifestazioni non possono essere considerati semplici proteste perché di maggiore rilevanza delle proteste stesse come da esempio:

Dopo una mia decisione, mi applaudiva ironicamente, tenendo un atteggiamento di scherno nei miei confronti.”

Perché ad una mia decisione mi diceva ironicamente “arbitro ripassati il regolamento!””

A giuoco fermo, si avvicinava ad un suo compagno, dicendogli: vieni via, quello non vede niente!! Fischia solo contro di noi!”

Arbitro ma sei cieco, non vedi un cazzo!!”

INFRAZIONI DI TESSERATI A FINE GARA

Dette infrazioni devono essere riferite possibilmente alla voce “Eventuali incidenti avvenuti” e non nel paragrafo dei giocatori ammoniti od espulsi.

In ogni caso occorre sempre evidenziare che l’infrazione non si è verificata nel corso della gara e di conseguenza non deve essere scritto che il calciatore è stato espulso od ammonito, limitandosi a riportare dettagliatamente l’infrazione.

Esemplificazione.

- “A fine gara, mentre stava lasciando il terreno di giuoco mi offendeva/minacciava dicendomi “…….”

- “Dopo il fischio che sanciva la fine della gara, colpiva con un pugno la guancia di un avversario”.

- “A gara ultimata mentre si stava rientrando negli spogliatoi mi si avvicinava il giocatore CAIO che mi diceva “Oggi l’hai combinate di cotte e di crude, impara ad arbitrare”

Espulsioni per doppia ammonizione

In caso di espulsione per doppia ammonizione, la motivazione della prima ammonizione deve essere riportata fra i “giocatori ammoniti”, mentre la motivazione della seconda ammonizione, che ha determinato l’espulsione, deve essere riportata fra i giocatori espulsi scrivendo “…. già precedentemente ammonito al……, segue descrizione dell’infrazione”.                                Per i provvedimenti di espulsione comminati su segnalazione dell’Assistente, nel relativo paragrafo del rapporto dopo avere riportato le generalità del sanzionato, minuto e società di appartenenza, scrivere “su segnalazione dell’AA, vedere rapporto allegato” dove l’Assistente avrà cura di motivare dettagliatamente l’infrazione del tesserato che ha comportato il provvedimento dell’espulsione.

VARIE

Qualora gli Ufficiali di gara subiscano danni all’autovettura, provocati dopo che la stessa è stata affidata alla Società ospitante consegnando le chiavi al Dirigente addetto (e non al custode dell’impianto), affinché il Giudice Sportivo possa sancire l’azione risarcitoria per la responsabilità oggettiva. L’Arbitro dovrà seguire la prassi prevista dalla normativa in atto contestando i danni al Dirigente Accompagnatore al momento della riconsegna delle chiavi od in ogni modo prima di lasciare il campo sportivo.                                                               Eccezionalmente e per motivi contingenti alla sua incolumità, l’Arbitro potrà denunciare la contestazione alla prima stazione dei Carabinieri che redigeranno verbale da allegare al rapporto.                                                                    Non attenendosi a questa prassi il Giudice Sportivo non può sanzionare il risarcimento del danno.

GLI SPOGLIATOI

Al riguardo segnalare in dettaglio le carenze igieniche riscontrate, ed eventualmente anche degli spogliatoi dei calciatori, tenendo conto dei requisiti della pulizia e del decoro. Segnalare Altresì l’eventuale mancanza dell’acqua calda nell’impianto della doccia riportando, possibilmente, anche la causa, nonché l’interessamento del Dirigente ospitante.

SUPPLEMENTO AL REFERTO

Se nella compilazione del Referto di gara si è costretti ad una lunga, minuziosa e dettagliata descrizione dell’accaduto tale da rendere insufficiente lo spazio a disposizione sul modulo, indicare alla voce (o alle voci) interessate la dizione “Vedere supplemento di referto”, che dovrà essere compilato in un foglio formato A4 (possibilmente protocollo a righe) riportando:

Allegato al rapporto di gara

Gara ____________________ Campionato ________ Girone __ del ________

Arbitro________________________ Sezione di______________

Indicare poi la/le voce/i del rapporto interessata/e con relativa descrizione dei fatti.

Firma leggibile dell’Arbitro

 

 

 

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