Persone ammesse nel recinto di giuoco
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, previa regolare identificazione:
a) un Dirigente
Accompagnatore Ufficiale, che rappresenta, ad ogni effetto, la
propria società;
e)
i Calciatori di
Riserva.
f) per la sola Società Ospitante, anche il Dirigente Addetto all’Arbitro (FACOLTATIVO).
Reltivamente agli Allenatori
abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali
dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale
(tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
-
il nominativo
dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio
nell’elenco di gara;
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione Tessera di Tecnico e lo stralcio del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. in cui si attesta che la stampa del tesserino è in corso, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
- i tecnici ai quali è stata concessa deroga, dovranno allegare al documento personale di riconoscimento il Comunicato Ufficiale della L.N.D. - C.R.S. dove è riportata la concessione della deroga.
1)
non obbligatorietà
del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a
categoria);
2)
mancanza per cause
di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente
tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di
salute, squalifica, ecc.);
3)
cessazione, per
qualsiasi motivo, del rapporto con
l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni)
del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4)
mancato
tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto
nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla
Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha
guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi
ammessi.
Nelle ipotesi del
Dirigente Ammesso
nel Recinto di Giuoco,
ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’Allenatore, il
nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco
di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza
di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.
Si
Le persone ammesse nel
recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un
corretto comportamento; l'Arbitro esercita nei loro confronti i
poteri disciplinari a lui conferiti.